COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Data pubblicazione: Mar 26, 2020 1:23:39 PM

      FLC CGIL       CISL SCUOLA         UIL SCUOLA       SNALS CONFSAL         GILDA UNAMS

Segreterie territoriali di Messina

Ai DS delle scuole di ogni ordine e grado

della provincia di Messina

e.p.c.            Alle lavoratrici e ai lavoratori

 

Oggetto: didattica a distanza e lavoro agile ATA

Le scriventi OO.SS con la presente intendono contribuire alla elaborazione di una sintesi relativa alle disposizioni contenute nelle note del MI in materia di didattica a distanza e organizzazione lavoro agile per il personale ATA, con particolare attenzione alla nota prot. n° 388 del 17/3/2020 e porre all’attenzione di tutti i componenti della comunità educante alcuni argomenti e indicazioni utili ad una efficace applicazione della didattica in oggetto.

Nelle scorse ore abbiamo assistito alla pubblicazione di numerose circolari che propongono modalità di attuazione della DAD che potremmo definire discutibili. Tali modalità, a nostro parere, spesso non collimano col quadro normativo e giuridico scolastico attuale.

Frasi come “Qualunque inosservanza alla nota del MIUR potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio” – “Adattamento orario curriculare per didattica a distanza” – “Le video lezioni devono avere una durata massima di 40 minuti” –“….le classi della scuola secondaria di I grado…effettueranno il seguente orario giornaliero per lo svolgimento della didattica a distanza che riprende l’originario schema di orario didattico in presenza, ma con unità orarie ridotte a 40 min….” – “L’orario di svolgimento delle lezioni dovrà essere svolto in modalità ridotta a mezz’ora a modulo con la seguente scansione oraria” – “ gli studenti devono osservare la massima puntualità nell’accesso alla classe virtuale, con una tolleranza di soli 5 minuti dall’inizio della lezione; lo studente non puntuale sarà considerato assente” – “ferma restando l’autonomia del singolo docente circa le tematiche della lezione, si raccomanda per consentire la sequenza delle video lezioni di sviluppare l’attività on line per la durata massima della lezione circa 45 minutisono totalmente estranee allo spirito e alla lettera della visione collaborativa e collegiale presente nella cornice dell’attuale ordinamento giuridico-contrattuale del panorama normativo scolastico.

Da un mese viviamo in uno stato di emergenza sanitaria mai verificatasi prima con evidenti ricadute negative sulla vita lavorativa e familiare di ognuno di noi. Il compito della scuola in questa fase è quello di non fare sentire soli i nostri alunni e soprattutto dare un supporto a chi si trova più in difficoltà.

Come è noto, la didattica a distanza, in regime di sospensione dell’attività didattica, non rientra nella prestazione a cui i docenti sono tenuti per contratto. Pur tuttavia, grazie al loro impegno e al senso di responsabilità morale e deontologica, tanti ragazzi e alunni, con gli strumenti a loro disposizione, non perdono il contatto con la scuola e i loro insegnanti mantengono una positiva relazione educativa.

Difatti nessun obbligo, né normativo, né contrattuale impone ai predetti alcun adempimento relativo alla somministrazione della Didattica a Distanza. Non lo impone la legge, non lo impone il contratto o alcun patto tra le parti.

È impensabile in questo momento dare indicazioni restrittive e prescrittive che esulano anche dalla responsabilità dirigenziale. Sarebbe indispensabile, invece, che il Dirigente scolastico, in questa difficile fase, sapesse rispettare e valorizzare la libertà di insegnamento sancita dalla nostra Costituzione. Ad aggravare la situazione, in un panorama pedagogico già di per sé complicato, ci sono le difficoltà delle famiglie ad affrontare questa nuova modalità di didattica: assenza di computer e connessioni internet inadeguate in primis.

Si ribadiscono, quindi, lungi da ogni polemica, i seguenti imprescindibili punti:

·        la D.A.D. non può determinare alcun vincolo in capo al docente e, quindi, nemmeno relativo al suo impegno giornaliero, al pari della strutturazione dell’orario scolastico in vigore per il normale svolgimento delle attività didattiche che, tra l’altro, sono sospese;

·        assodata la sospensione delle attività didattiche, non deve essere richiesta alcuna firma sul registro elettronico, neppure nell’ottica di una eventuale tracciabilità dell’intervento del docente

·        Il personale docente, durante la sospensione delle attività didattiche, non è tenuto ad alcuna giustificazione in merito ad assenze e/o congedi previsti dalla normativa vigente.

È auspicabile che  tutte le attività in DAD siano riconducibili all’autonoma capacità di organizzazione dei consigli di classe e alla libertà di insegnamento che la norma vigente riconosce ai docenti di ogni ordine e grado che dovrebbero poter programmare le attività di didattica a distanza individuando le modalità di attuazione più opportune, scegliendo tra gli strumenti tecnologici disponibili quelli ritenuti più idonei, senza essere obbligati all’uso sistematico della videoconferenza e secondo la scansione temporale e i tempi delle lezioni in presenza con firma del registro di classe. Tale riconoscimento, oltre a garantire uno spirito di positiva adesione dei docenti alle iniziative che programmano sulla base delle effettive esigenze della classe, rappresenta anche una gestione dei collegamenti e/o delle comunicazioni, rispettosa dei tempi di studio e di vita delle ragazze e dei ragazzi.

Così come ribadito dalle OO.SS. nella comunicazione del 18 marzo u.s. si ritiene che la suddetta nota non risponda all’attuale configurazione normativa né allo stato di emergenza che stiamo vivendo: in questo momento straordinario in cui il Governo ha decretato la sospensione delle attività didattiche, l’attivazione della didattica a distanza non può limitarsi a replicare contenuti e modalità tipiche di una situazione di normalità.  Quanto a controlli, valutazioni ed esami, andrebbe considerato con la dovuta attenzione che si tratta di attività comportanti per loro natura un carico di stress che nella presente situazione occorrerebbe quanto più possibile attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti, dirigenti).

Nella speranza, poi, che la S.V. abbia già provveduto alla completa chiusura fisica degli edifici scolastici, nell’ottica del pieno rispetto delle direttive emanate dal D.L. 18 “Cura Italia” del 17 marzo u.s. garantendo il lavoro agile e la sicurezza per tutti i lavoratori, compreso il D.S., per quanto riguarda il personale ATA e gli aspetti di tipo amministrativo si sottolinea che:

·        l’art. 87, comma 1 lettera b) del D.L. 18/2020 ribadisce che l’applicazione del lavoro agile prescinde “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e, pertanto, fatte salve le disposizioni impartite in merito alle attività da svolgere in base all’adattamento del piano di lavoro del DSGA, non deve essere richiesta alcuna rendicontazione particolareggiata al personale;

·        così come indicato nella nota 392 del 18 marzo “Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. Pertanto, non è consentito ricorrere a ferie del corrente anno scolastico, al riposo compensativo o ai permessi retribuiti dei collaboratori scolastici per effettuare la turnazione.

Cogliamo, anzi, l’occasione per ringraziare i lavoratori (docenti e ATA) per il lavoro che stanno svolgendo e per la professionalità che da sempre li contraddistingue.

Ringraziamo, altresì, i Dirigenti Scolastici che sono impegnati in prima persona ad affrontare, molto spesso da soli, un’emergenza di così grave portata.

Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed evitare l’applicazione - da parte di alcuni - di pratiche fantasiose e non rispettose della libertà di insegnamento a violazione di un principio fondamentale cristallizzato nella nostra Costituzione all’art. 33.

Ciò riferito, infine, le scriventi OO.SS, invitano e diffidano quei Dirigenti Scolastici che abbiano emanato direttive contrarie a quanto innanzi esposto e precisato a revocarle immediatamente.

 

Distinti saluti

 

Messina, 26 marzo 2020